FAQ
|
Questa sezione accoglie le risposte ai quesiti pił
frequenti. |
Quali sono le nuove norme che regolano le esenzioni dal pagamento del ticket per reddito?
A partire dal mese di luglio 2011 cambiano le modalit? per usufruire, da parte degli assistiti, dell?esenzione per reddito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale come previsto dal DM 11 dicembre 2009 ?Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria" e come precisato nelle note regionali:
Nota prot. n. H1.2011.14310 del 10 maggio 2011 avente per oggetto Disposizioni applicative in merito al decreto 11 dicembre 2009 ?Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria?,
Nota prot. n. H1.2011.16796 del 1 giugno 2011 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni applicative in merito al decreto 11 dicembre 2009 ?Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria?.
Nota prot. n. H1.2011.19261 del 24 giugno 2011 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni applicative in merito al decreto 11 dicembre 2009 ?Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria?.
La nuova normativa specifica che gli elenchi degli assistiti che hanno diritto all?esenzione per reddito, con il relativo codice di esenzione, sono forniti annualmente dal Ministero dell?Economia e delle Finanze (MEF) alle Regioni, sulla base delle dichiarazione dei redditi dell?anno precedente all?anno di invio.
Regione Lombardia provveder? ad inviare agli aventi diritto una lettera riportante l?attestazione di esenzione per reddito fornita dal MEF ed a registrare i dati di esenzione nell?Anagrafe Regionale. Il medico, in fase di prescrizione, ricorrer? pertanto all?Anagrafe Regionale per reperire tali dati. L?assistito potr? comunque esibire l?attestazione ricevuta per dimostrare il proprio diritto all?esenzione.
Qualora l?assistito non riceva la comunicazione sopra citata, pu? effettuare presso la ASL, sotto la propria responsabilit?, un?autocertificazione in cui attesta di essere in possesso dei requisiti di reddito o delle altre condizioni previste che danno diritto all?esenzione.
Le autocertificazioni pregresse cartacee con codice a 6 cifre effettuate in ASL dagli assistiti, vengono convertite negli attuali (nuovi) codici di esenzione e caricate anch?esse in Anagrafe Regionale
Le esenzioni per reddito inviate da MEF hanno validit? fino al 31 marzo dell'anno successivo all?anno di invio mentre le autocertificazioni effettuate dall?assistito in ASL hanno validit? fino al 31 dicembre dell?anno in corso. In ogni caso la durata dell?esenzione non pu? superare la data di scadenza dell?assistenza.
Quale ? in sintesi la nuova modalit? per ottenere l?esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali in base alle condizioni di reddito?
La nuova modalit? per ottenere l?esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche prevede che l?assistito riceva dalla Regione Lombardia una comunicazione, formulata in base ai dati inviati dal MEF, che ne attesti il diritto. La stessa informazione viene registrata nell?Anagrafe Regionale e resa disponibile al medico prescrittore che riporta il codice dell?esenzione sulla prescrizione. Nel caso non sia presente la registrazione nell?Anagrafe Regionale, l?assistito pu? esibire la comunicazione ricevuta o i moduli autocertificati pregressi al medico che, egualmente, riporter? il codice dell?esenzione sulla prescrizione. Se non ? stata ricevuta nemmeno la suddetta comunicazione, l?assistito che comunque ritenga di aver diritto all?esenzione deve recarsi in ASL per effettuare l?autocertificazione. Nei prossimi mesi sar? messo a punto il sistema che permetter? di effettuare l?autocertificazione anche via Internet.
Quali sono i requisiti necessari per essere esenti dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche in Lombardia?
I requisiti necessari per i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale per ottenere l?esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sono riassunti nella tabella seguente (Tabella 1). Si fa presente che Regione Lombardia ha ampliato il perimetro degli aventi diritto ridefinendo alcuni requisiti per l?ottenimento del diritto all?esenzione (visibili con sfondo grigio).
Tabella 1
Codice Esenzione |
Descrizione Codice Esenzione |
Validit? del Codice di Esenzione |
E01 (Comunicato da MEF o autocert. ASL) |
Cittadini di et? inferiore a 6 anni o superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro |
Validit? nazionale e regionale |
E05 (autocert. ASL) |
Cittadini di et? superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 38.500,00 euro |
Validit? regionale |
E11 (0-14enni tutti) |
Soggetti minori di anni 14, indipendentemente dal reddito (Categoria introdotta con la D.G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007) |
Validit? regionale |
E02 (autocert. ASL) |
(equivalente al nr progressivo assegnato dalla ASL ma senza limite reddito) * Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
|
Applicabile per titolari e familiari a carico Validit? nazionale e regionale |
E09(autocert. ASL) |
(equivalente al nr progressivo assegnato dalla ASL ma senza limite reddito) * Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico |
Applicabile per titolari e familiari a carico Validit? regionale
|
E03 (Comunicato da MEF o autocert. ASL) |
Titolari di pensione sociali e loro familiari a carico |
Applicabile per titolari e familiari a carico Validit? nazionale e regionale
|
E04 (Comunicato da MEF o autocert. ASL) |
Titolari di pensioni al minimo di et? superiore a 60 anni ? e loro familiari a carico ? con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico |
Applicabile per titolari e familiari a carico Validit? nazionale e regionale
|
E08(autocert. ASL) |
(equivalente al nr progressivo assegnato dalla ASL) * Lavoratore/trice in mobilit? (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione * Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione * Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga (DGR n. 10804/2009) e loro familiari fiscalmente a carico, senza limiti di reddito, per la durata della condizione |
Applicabile per titolari e familiari a carico Validit? regionale |
Da quando, per ottenere l?esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito, ? obbligatorio applicare la nuova modalit??
Dal mese di luglio, al momento della prescrizione, il medico potr? apporre nell?apposita casella il nuovo codice di esenzione o il precedente codice a sei cifre fornito dalla ASL a seguito di autocertificazione effettuata dal cittadino. Sar? facolt? del medico, nel periodo transitorio che si conclude improrogabilmente il 14 settembre 2011, compilare la prescrizione ancora con le attuali modalit?.
Si sottolinea che a far data dal 15 settembre 2011 il prescrittore su richiesta dell?assistito dovr? apporre in ricetta il nuovo codice di esenzione o il codice a 6 cifre relativo alle autocertificazioni pregresse e di conseguenza la precedente modalit? di prescrizione non sar? pi? utilizzata (non dovr? pi? essere ?biffata? in ricetta la casella contenente la lettera R).
In base a quale normativa ? cambiata la modalit? per l?esenzione dal pagamento del ticket per le condizioni di reddito?
La nuova modalit? ? prevista dal Decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell?Economia e delle Finanze ?Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria?. La Regione Lombardia l?ha applicata con le circolari n. H1.2011.0014310 del 10.05.2011, H1.2011.0016796 del 01.06.2011 e H1.2011.0019261 del 24.06.2011, dopo un confronto con le Aziende Sanitarie e le parti sociali.
Perch? ? stata introdotta una nuova modalit? per certificare il diritto all?esenzione?
Il Ministero dell?Economia e delle Finanze (MEF) ha modificato la modalit? di certificazione dell?esenzione dal pagamento del ticket per le condizioni di reddito, al fine di assicurare le opportune verifiche e controlli sull?effettivo diritto degli assistiti di usufruire di tale esenzione per l?assistenza specialistica.
Che cos?? l?attestato di esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito?
E? un documento in cui sono registrati i dati anagrafici dell?interessato, il codice fiscale, il codice di esenzione. Viene inviato in forma sintetica dall?ASL all?assistito, sulla base dei dati ricevuti dal MEF, o viene rilasciato in ASL, qualora l?assistito non si riconosca nei dati forniti dal MEF e autocertifichi, sotto la propria responsabilit?, di essere in possesso dei requisiti di reddito o delle altre condizioni previste, che danno diritto ad usufruire dell?esenzione.
Qualora il cittadino non abbia ricevuto l?attestato di esenzione ticket in base al reddito e ritenga di essere in possesso dei requisiti, che cosa deve fare?
Per ottenere l?attestazione di esenzione dal pagamento ticket, l?assistito, nel caso sia in possesso dei requisiti, deve effettuare un?autocertificazione presentandosi presso gli sportelli di Scelta e Revoca della propria ASL, consapevole che la dichiarazione ? soggetta a verifiche ed alle responsabilit? penali che insorgono qualora la dichiarazione non sia veritiera.
Nei prossimi mesi sar? messo a punto il sistema che permetter? di effettuare l?autocertificazione anche via Internet.
E? necessario munirsi preventivamente di uno specifico modulo per l?autocertificazione?
No, non ? necessario in quanto l?autocertificazione viene effettuata direttamente in ASL senza la necessit? di esibire moduli compilati. Si ricorda che tale procedura ? facilitata qualora il cittadino abbia con s? la propria Carta Regionale dei Servizi (CRS). Completata la procedura viene rilasciato un?attestazione di avvenuta registrazione dell?autocertificazione.
Per la richiesta di autocertificazione di esenzione dal pagamento del ticket ci si deve rivolgere esclusivamente alla ASL di residenza?
Per effettuare richiesta di autocertificazione ci si deve rivolgere alla propria ASL di assistenza, dove ? stata effettuata la scelta del medico di famiglia.
La propria ASL pu? anche essere in una provincia o in una regione differente rispetto al luogo di residenza, come accade per le persone domiciliate in un Comune diverso da quello di residenza, ad esempio per studio o per lavoro e che hanno effettuato l?iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR) presso il Comune di domicilio.
L?autocertificazione del diritto all?esenzione dal pagamento del ticket pu? essere effettuata solo dall?interessato?
L?autocertificazione deve essere effettuata dall?interessato o dai soggetti di seguito indicati:
dal genitore che esercita la potest?, se l?interessato ? soggetto alla potest? dei genitori
dal tutore se l?interessato ? soggetto a tutela
dall?amministratore di sostegno se l?interessato ne ? soggetto
dall?interessato con l?assistenza del curatore se l?interessato ? soggetto a curatela.
Nel caso l?assistito abbia gi? l?esenzione dal pagamento del ticket per invalidit? (o per patologia), ? possibile chiedere anche l?esenzione per le condizioni di reddito, avendone i requisiti?
Non c?? incompatibilit? a priori tra esenzione per invalidit?/patologia ed esenzione per le condizioni di reddito e, quando sussistono i requisiti, possono coesistere entrambe le esenzioni.
Se l?esenzione per invalidit? ? estesa a tutte le visite ed esami, il certificato di esenzione in base alle condizioni di reddito non aggiunge alcun ulteriore beneficio.
E? utile chiedere anche l?esenzione per le condizioni di reddito, invece, quando l?esenzione per invalidit? d? diritto ad esenzione solo per le visite/esami collegati alla specifica invalidit?, cos? come avviene per l?esenzione per patologia.
Quali sono le condizioni per avere l?esenzione dal pagamento del ticket?
Come riportato in (Vedere Tabella 1) le condizioni per ottenere l?esenzione al pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sono legate alle condizioni economiche, all?et? ed allo stato di occupazione.
A quale anno si riferisce il reddito considerato ai fini dell?esenzione?
Il diritto all?esenzione viene riconosciuto sulla base dei dati di esenzione forniti dal MEF che si riferiscono alla dichiarazione dei redditi relativa all?anno precedente.
Le autocertificazioni presentate invece alla ASL nell?anno corrente devono basarsi sul reddito percepito nell?anno precedente.
Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?
Per reddito complessivo fiscale ai fini dell?esenzione, ? da intendersi il reddito del nucleo familiare, quale risulta dall?ultima dichiarazione dei redditi, come somma di tutti i redditi del nucleo familiare (definito al seguente punto C 5.) al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito ? rilevabile dai seguenti modelli:
mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 pi? l?eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell?eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 6;
mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1.
Come posso sapere qual ? il reddito dell?anno precedente se non ? stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi o ricevuto il CUD o altro analogo modello?
Nei primi mesi dell?anno, quando non si ? ancora in possesso di informazioni documentate sul reddito percepito nell?anno precedente, si dovr? compilare l?autocertificazione sulla base del reddito che si valuta di avere effettivamente percepito, anche basandosi sulla precedente dichiarazione dei redditi, se la situazione non ? modificata.
Non appena in possesso della documentazione necessaria, si dovr? verificare se il proprio reddito rientra nei limiti previsti. Nel caso in cui questi limiti siano superati, si dovr? immediatamente darne comunicazione alla ASL, pagare gli eventuali ticket non versati e chiedere la revoca del diritto di esenzione.
Che cosa si intende per ?nucleo familiare? ai fini dell?esenzione?
Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell?esenzione dal pagamento del ticket, il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a ? 2.840,51.
Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.
Quali familiari possono essere considerati ?familiari a carico??
I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l?interessato gode di detrazioni fiscali, perch? il loro reddito ? inferiore a ? 2.840,51.
Sono familiari a carico:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a ? 2.840,51, senza limiti di et? anche se non conviventi e residenti all?estero
altri familiari conviventi a carico:
a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
b) i discendenti dei figli
c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
d) i genitori adottivi
e) i generi e le nuore;
f) il suocero e la suocera;
g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l?eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.
E? sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all?esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito?
No, non ? sufficiente. Il cittadino con pi? di 65 anni di et? ha diritto all?esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito se appartiene ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a ? 38.500,00 (tale soglia vale solo in Lombardia perch? Regione ha esteso il valore soglia che nel resto d?Italia ? pi? basso, ossia ? 36.151,98).
Il cittadino con pensione di reversibilit? ha diritto all?esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito?
Il cittadino con pensione di reversibilit? ha diritto all?esenzione se il reddito del nucleo familiare rientra nei limiti previsti e se supera i 65 anni.
L?attestato di esenzione dal pagamento del ticket va portato sempre con s??
Il MMG/PDF, con l?applicativo Scheda Sanitaria Informatica (SSII), analogamente a quanto gi? avviene per i codici esenzione per patologia/invalidit?, ? in grado di recepire i codici di esenzione per reddito memorizzati nell?Anagrafe Regionale e riportarli in ricetta. Qualora per? l?informazione in Anagrafe Regionale non sia disponibile o, in quel momento, non sia disponibile il collegamento all?Anagrafe stessa, l?assistito pu? fornire al medico l?attestato che indica la sussistenza del diritto di esenzione recante il nuovo codice o il vecchio codice (autocertificazione pregressa con codice di 6 cifre).
? inoltre necessario presentare l?attestato al medico specialista del Servizio Sanitario Regionale, nel caso in cui non abbia accesso all?Anagrafe Regionale, al momento della prescrizione di una visita o di un esame.
E? pertanto consigliabile portare sempre con s? il proprio attestato.
Che cosa si deve fare se nel corso dell?anno non si hanno pi? i requisiti per l?esenzione?
Se nel corso dell?anno vengono meno i requisiti che danno diritto all?esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un?occupazione o ha superato i valori di soglia reddituali), occorre darne immediata comunicazione alla ASL. La comunicazione ? obbligatoria e deve essere immediata, indipendente dalla scadenza dell?attestato, in quanto il soggetto che ha sottoscritto l?autocertificazione per ottenere l?esenzione dal pagamento del ticket si ? impegnato formalmente a comunicare la cessazione delle condizioni richieste per il diritto all?esenzione.
Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dalla ASL, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati e il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica ? perseguibile penalmente in base all?art 76 del DPR 445/2000.
Che cosa pu? accadere se si dichiarano dati non veri per ottenere l?esenzione?
L?autocertificazione di dati non veri ? perseguibile penalmente in base all?art 76 del DPR 445/2000. La ASL controlla il contenuto delle autocertificazioni, verificando che sia vero quanto dichiarato, anche sulla base dei dati sul reddito, che vengono forniti dall?Agenzia delle Entrate a partire dall?anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
La ASL controlla le autocertificazioni rilasciate per ottenere l?esenzione?
La ASL ? tenuta a controllare il contenuto delle autocertificazioni verificando la veridicit? di quanto dichiarato.
I dati sul reddito vengono forniti alla ASL dall?Agenzia delle Entrate a partire dall?anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
L?autocertificazione di dati non veri ? perseguibile penalmente in base all?art 76 del DPR 445/2000.
Se sono stati dichiarati dati non veri, anche a distanza di anni, la persona dovr? inoltre versare tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati per prestazioni sanitarie di cui ha usufruito.
Come ? organizzato il popolamento dei codici esenzione nell?Anagrafe Regionale?
I codici di esenzione per reddito E01, E03, E04 e limitatamente agli assistiti con et? superiore a 14 anni, vengono registrati nell?Anagrafe Regionale e trattati in modo analogo a quanto gi? oggi effettuato per le esenzioni per patologia. Essi saranno anche registrati nella Carta CRS dell?assistito.
I dati forniti da MEF vengono caricati in Anagrafe Regionale entro il mese di giugno 2011.
Per quanto riguarda le autocertificazioni pregresse cartacee gi? effettuate in ASL dagli assistiti, queste sono in fase di conversione nei nuovi codici di esenzione e verranno anch?esse caricate nell?Anagrafe Regionale. Una prima parte verr? inserita entro fine giugno 2011.
Si stima di completare il caricamento delle esenzioni pregresse entro il mese di settembre 2011.
Ad inizio luglio sar? resa disponibile alle ASL un servizio per il trattamento informatico delle autocertificazioni che consentir? il caricamento dei dati di esenzione nell?Anagrafe Regionale dell?assistito e consentir? contestualmente la stampa di un attestato da rilasciare all?assistito
La procedura resa disponibile alle ASL permetter? solo in un secondo momento di registrare le autocertificazioni associate ai nuovi codici E03 e E04.
Come si deve comportare il prescrittore con le vecchie certificazioni emesse dalle ASL?
Il medico prescrittore potr? continuare ad apporre in ricetta il numero presente nella precedente autocertificazione, qualora l?assistito ne sia in possesso.
Come cambia l?operativit? dell?operatore di Scelta e Revoca?
L?operatore di Scelta e Revoca trover? le nuove esenzioni caricate sul profilo dell?assistito utilizzando l'interfaccia abituale; a partire da luglio 2011 avr? a disposizione, nel men? dei servizi relativi all?Anagrafe Regionale, un apposito servizio per la gestione dell'autocertificazione del cittadino.
Come si devono comportare gli operatori di Scelta e Revoca per le richieste di autocertificazioni che pervengono in momenti in cui non sia temporaneamente disponibile la nuova funzione di gestione di autocertificazione agli sportelli delle ASL?
Gli operatori forniranno al cittadino i nuovi codici esenzione anzich? le codifiche a sei caratteri, ed aggiorneranno le situazioni in NAR al ripristino della disponibilit? dei servizi.
Con quali modalit? i medici prescrittori potranno verificare l?esigibilit? delle esenzioni da parte del cittadino?
I codici di esenzione per reddito sono registrati nell?Anagrafe Regionale, analogamente a quanto gi? oggi avviene per le esenzioni per patologia/invalidit?, e quindi visibili ai prescrittori. Le modalit? di reperimento sono di seguito riportate:
MMG/PDF: utilizzando le Schede Sanitarie Informatiche (SSII) che allineano l?anagrafe locale del medico ai dati dell?Anagrafe Regionale;
Medico specialista: utilizzando un modulo prescrittivo integrato con il SISS, previo inserimento della CRS del paziente o, in alternativa, utilizzando i servizi SISS di Identifica Cittadino e Classe di Esenzione.
Qualora l?informazione in anagrafe non sia presente o, al momento della prescrizione, non sia disponibile il collegamento all?Anagrafe Regionale, l?assistito pu? fornire al medico l?attestato che indica la sussistenza del diritto di esenzione recante il nuovo codice, o il vecchio codice (autocertificazione pregressa con codice di 6 cifre).
E? in fase di realizzazione una Web Application accessibile a tutti i medici prescrittori con Carta Operatore che permetta di verificare le esenzioni per reddito del singolo cittadino anche NON iscritto al SSR lombardo. Questo consentir? di operare anche nel caso di mobilit? interregionale.
Dove deve essere indicato il codice esenzione per reddito nella prescrizione?
Analogamente a quanto gi? avviene oggi per i codici di esenzione per patologia/invalidit?, a regime, il diritto all?esenzione per reddito potr? essere fruito dal cittadino se e solo se detto codice verr? indicato, durante l?atto prescrittivo, nel campo codice esenzione.
Come deve comportarsi il medico prescrittore per quanto concerne la ?biffatura? sulla ricetta della lettera R (che precede la firma autocertificante dell?assistito)?
Con il decreto dell?11 dicembre 2009 non ? richiesta la ?biffatura? della casella contrassegnata dalla lettera "R? ma soltanto l?inserimento del codice di esenzione nelle apposite caselle come per le altre esenzioni. Si rammenta inoltre che lo stesso decreto richiede, qualora per l?assistito non siano presenti esenzioni, la ?biffatura? della casella contrassegnata dalla lettera "N?.
Al medico ? richiesto di convertire i precedenti codici rilasciati dalle ASL nei nuovi codici?
No, la nota regionale prot. n. H1.2011.16796 del 1 giugno 2011, ribadisce che il medico potr? continuare ad inserire i vecchi codici a 6 cifre fino a quando tutte le certificazioni cartacee precedentemente registrate dalle ASL non saranno state registrate in Anagrafe (con conversione automatica del codice).
Come cambia l?operativit? del medico prescrittore che utilizza una Scheda Sanitaria Informatica (SSII) integrata al SISS?
L?operativit?, nel caso di SSII integrata al SISS, non cambia: l?applicativo del medico, durante l?atto prescrittivo, allinea le informazioni anagrafiche dell?assistito presenti in Anagrafe Regionale (comprensive anche delle esenzioni per reddito) con quelle contenute nel software locale. Il medico pu? quindi procedere a inserire tali nuove codifiche oppure il codice a 6 cifre, nel caso il cittadino sia in possesso dell?autocertificazione pregressa, qualora l?assistito presenti ambedue le codifiche dovr? preferire l?utilizzo della nuova.
Come cambia l?operativit? nella fase di accettazione/erogazione?
Di seguitoi indicato rispettivamente cosa cambia nel periodo transitorio e a regime.
Periodo transitorio
Fino al 14 settembre 2011 compreso potranno pervenire alle strutture erogatrici:
a) Prescrizioni in cui il medico ha riportato il nuovo codice di esenzione o il precedente codice a sei cifre fornito dalla ASL a seguito dell?autocertificazione effettuata dal cittadino. Il codice viene riconosciuto in fase di prenotazione/erogazione della prestazione, senza che l?assistito debba intervenire in alcun modo e senza che la struttura erogatrice debba effettuare alcuna verifica sulla veridicit? del codice di esenzione (la verifica viene effettuata dalla ASL).
b) Prescrizioni in cui il medico non ha specificato alcunch? nella ricetta. In fase di prenotazione/erogazione della prestazione, l?assistito appone la propria firma nell?apposito spazio, autocertificando il proprio diritto all?esenzione e viene ?biffato? il campo contrassegnato con R. L?EE eroga quanto prescritto ed i controlli relativi alla veridicit? dell?autocertificazione rimangono quelli attualmente in vigore.
Situazione a regime
A regime l?EE potr? continuare ad accettare/erogare prestazioni di ricette per le quali il medico non ha specificato alcun codice di esenzione adottando le attuali modalit? (firma autografa dell?assistito), purch? la prescrizione sia stata prescritta anteriormente al 15 settembre 2011, svolgendo i controlli come indicato al precedente punto b).
Per le prescrizioni emesse a partire dal 15 settembre 2011, l?EE dovr? obbligatoriamente accettarle/erogarle secondo quanto specificato al punto a), cio? gestendo le esenzioni solo se indicate dal prescrittore nella ricetta.